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Legge 27/12/2002 n. 2905. Le obbligazioni giuridiche assunte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente Legge a carico del Fondo per la protezione civile danno luogo a formali impegni a carico dei competenti capitoli da istituire ai sensi del comma 1". - Il titolo del Decreto Legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 3 agosto 1998, n. 267, č il seguente: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1998, n. 134). -Il testo dell'art. 9 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) č il seguente: "Art. 9. 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, nei comuni di cui all'art. 3 č consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela. Dall'applicazione del presente comma sono escluse le forze armate e le forze di polizia dello Stato. 2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltā di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A tal fine č istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria annua di lire 9.800.000.000 a 3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace č consentito l'uso della lingua ammessa a tutela. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 109 del codice di procedura penale". -Il testo dell'art. 11 della Legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del corpo della Guardia di finanza) č il seguente: "Art. 11. - I ruoli organici del personale del Corpo della guardia di finanza sono stabiliti in conformitā della tabella allegata alla presente Legge. Il numero degli ufficiali di complemento che č consentito mantenere in servizio di prima nomina č fissato annualmente con la Legge di approvazione del bilancio". -Il testo del comma 4 dell'art. 9 della Legge 1 dicembre 1986, n. 831 (Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza) č il seguente: "4. Nello stato di previsione del Ministero delle finanze, rubrica 6, Corpo della guardia di finanza, č istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo indicati in apposita tabella da approvarsi con Legge di bilancio". -Il titolo del Regio Decreto-Legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla Legge 6 dicembre 1928, n. 3474, č il seguente: "Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato". (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1927, n. 288). -Il titolo del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, č il seguente: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59". (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, Supplemento Ordinario). -Il testo dell'art. 86 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59) č il seguente: "Art. 86 (Gestione del demanio idrico). 1. Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio. 2. I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione. 3. (comma abrogato dall'art. 52, comma 4, Legge 23 dicembre 2000, n. 388).". -Il testo del comma 1 dell'art. 39 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivitā produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonchč riordino della disciplina dei tributi locali), č il seguente: "1. Il CIPE su proposta del Ministro della sanitā, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delibera annualmente l'assegnazione in favore delle regioni, a titolo di acconto, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto dell'importo complessivo presunto del gettito dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 50 e della quota del gettito dell'imposta regionale sulle attivitā produttive, di cui all'art. 38, comma 1, stimati per ciascuna regione. Il CIPE con le predette modalitā provvede entro il mese di febbraio dell'anno successivo all'assegnazione definitiva in favore delle regioni delle quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, ad esse effettivamente spettanti. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, č autorizzato a procedere alle risultanti compensazioni a valere sulle quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, erogate per il medesimo anno". -Il Decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, reca "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della Legge 15 marzo 1997, n. 59". (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151, 1 luglio 1998). - Il testo del comma 2 dell'art. 103 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001)" č il seguente: "2. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono determinati procedure, modalitā e strumenti per l'utilizzo dei fondi assegnati". -Il testo del comma 1 dell'art. 20 della Legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), č il seguente: "1. Per la realizzazione di strutture viarie e di trasporto, di impianti sportivi e di servizio, funzionali allo svolgimento dei campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina, sono autorizzati limiti di impegno quindicen- o altre operazioni finanziarie che la regione Lombardia č autorizzata ad effettuare. Le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori da parte del Ministero dell'economia e delle finanze". Art. 3. (Stato di previsione del Ministero delle attivitā produttive e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle attivitā produttive, per l'anno finanziario 2003, in conformitā dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3). 2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle unitā previsionali di base "Restituzione di finanziamenti" e "Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti" di pertinenza del centro di responsabilitā "Imprese" dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nello specifico fondo nell'ambito dell'unitā previsionale di base "Fondo investimenti - incentivi alle imprese" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilitā "Imprese" dello stato di previsione del Ministero delle attivitā produttive, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica. 3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della Legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attivitā produttive, č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero delle attivitā produttive per l'anno finanziario 2003. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attivitā produttive per l'anno finanziario 2003, delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della Legge 17 febbraio 1992, n. 166, e successive modificazioni. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attivitā produttive, č autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attivitā produttive per l'anno finanziario 2003, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della Legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonchč all'articolo 9, comma 5, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10. 6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del Decreto-Legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla Legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle attivitā produttive, ai fini di cui al citato articolo 1 del Decreto-Legge n. 410 del 1993. Note all'art. 3: -Il testo dell'art. 8 della Legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti), č il seguente: "Art. 8 (Finanziamento dell'attivitā di normazione tecnica). 1. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attivitā di ricerca di cui all'art. 3, terzo comma, del Decreto-Legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 agosto 1982, n. 597, č destinato all'attivitā di normazione tecnica, di cui all'art. 7 della presente Legge, svolta dall'UNI e dal CEI. 2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, č iscritta a carico del capitolo 3030, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti". - Il titolo della Legge 17 febbraio 1992, n. 166, č il seguente: "Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della Legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi". (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48, 27 febbraio 1992). - Il testo del comma 3 dell'art. 2, della Legge 28 dicembre 1991, n. 421 (Rifinanziamento di interventi in campo economico), č il seguente: "3. Le somme impegnate per la concessione dei contributi alle societā consortili che realizzano mercati agroalimentari all'ingrosso, di cui alla Legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, e non liquidate, sono riassegnate per le stesse finalitā allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato". - Il testo del comma 5 dell'art. 9 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale e di Bolzano sono improrogabilmente impegnati mediante appositi atti di concessione dei contributi entro centoventi giorni dalla ripartizione dei fondi. I fondi residui, per i quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non hanno fornito la documentazione relativa agli atti di impegno entro i trenta giorni successivi, vengono destinati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio provvedimento ad iniziative inevase dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base delle percentuali di ripartizione giā adottate dal CIPE ai sensi del comma 4".
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